Art. 21.
(Scuola elementare).

      1. La scuola elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a trenta ore settimanali ed il tempo pieno a quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
      3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni e alunne interessati non sia inferiore a quindici.
      4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni e alunne ed in situazioni territoriali peculiari, quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, di aree a forte flusso immigratorio o a rischio, sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga al comma 3.
      5. Sono assegnate o assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle docenti o dai docenti coinvolti.
      6. Nell'ambito della classe, i docenti e le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.

 

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      7. Variazioni concernenti l'attribuzione o l'organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all'interno del gruppo dei docenti e delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.
      8. Per favorire l'arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini e alle bambine almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. Qualora nella classe siano presenti docenti specialisti, può essere aumentato il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal collegio docenti.
      9. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I docenti e le docenti di classe possono proporre, solo in casi eccezionali, al consiglio di interclasse, con la sola componente docenti, la non-ammissione dell'alunno o alunna alla classe successiva con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
      10. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di due ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.